Cosa succede al prestito in caso di morte
Originariamente furono le cessioni del quinto dello stipendio (cioè quei prestiti rimborsabili con rate mensili che non superassero il 20% dello stipendio, quota erogata direttamente dal datore di lavoro), a prevedere una polizza vita. Essendo questi prestiti supportati dal rapporto di lavoro stabile come unica garanzia, si prefigurò l’esigenza della riscossione di tutte le rate relative al rimborso. Gli unici eventi che potessero impedire il pagamento da parte dell’utente erano la morte dell’utente o la perdita del lavoro. A suffragio di ciò fu studiata una specifica formula assicurativa che l’utente deve sottoscrivere per poter accedere all’erogazione del credito. L’importo relativo è ovviamente a carico del debitore e viene spalmato sulle prime rate, insieme alla quota di interessi, cioè viene incluso nei costi del TAEG.
In caso di morte del debitore o perdita del lavoro dello stesso è la compagnia assicuratrice a saldare il debito residuo alla banca e gli eredi non hanno nessun vincolo sul capitale assegnato. In sostanza la polizza assicurativa garantisce sia la banca che i successori del debitore (se estinto prima del saldo).
In seguito la polizza a copertura del credito o Cpi (Credit protection insurance) venne sempre più utilizzata, anche a fronte di altre forme di finanziamento e oggi quasi nessun prestito viene erogato in assenza di tale copertura.
Soprattutto per cifre consistenti (oltre i 50.000 €) e per periodi di rimborso lunghi, l’aspettativa di sopravvivenza va ben valutata all’atto di un contratto di finanziamento. La capacità di rimborso attualmente va dai 18 ai 75 anni ed è considerata l’età oltre la quale bisognerebbe estinguere ogni forma di finanziamento. Ovvero il rimborso deve essere completato entro il 75mo anno d’età.
La Cpi tuttavia non copre il rischio di morte se questa avviene:
- per suicidio dell’assicurato entro i due anni dalla stipula del contratto;
- per morte dell’assicurato in seguito a gravi malattie sottaciute o peggio, nascoste all’atto del finanziamento;
- se la morte dell’assicurato avviene in seguito alla sua deliberata partecipazione ad eventi lesivi o dolosi.
Concettualmente più è avanzata l’età del contraente, più garanzie vengono richieste in merito allo stato di salute.
In caso di morte di un mutuatario, se coperto da polizza Cpi gli eredi dovranno preoccuparsi di nulla, in quanto sarà l’assicurazione ad accollarsi il debito residuo. In mancanza di tale copertura, dovranno gli eredi provvedere al rimborso della parte residua del debito.
Quando si configura una tale situazione i successori sono costretti ad accollarsi la rimanente parte del mutuo, spesso facendo ricorso ad un ulteriore nuovo finanziamento e produrre una nuova ipoteca a favore dell’istituto che concede il credito.
Questo può risultare un momento critico in quanto il titolare del mutuo spesso è anche il principale produttore di reddito, in mancanza del quale è possibile che gli eredi non riescano a sostenere le spese rateali e costretti a rinunciare all’immobile; in tal caso l’istituto di credito (al momento titolare dell’immobile a tutti gli effetti) ricorrerà alla vendita all’asta dell’abitazione, per inadempienza.
Tuttavia qualora l’appartamento ereditato fosse adibito ad abitazione principale (prima casa) i successori in difficoltà possono richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi e l’accesso al fondo di solidarietà Consap. Questa prassi è applicabile ad ogni forma di prestito non assicurato. Le vigenti norme di legge stabiliscono che il debito va in successione agli eredi in proporzione percentile, salvo rinuncia al bene acquistato grazie al prestito.