Mutuo Ipotecario
Definizione Mutuo Ipotecario
Mutuo ipotecario è una definizione che può essere applicata alla stragrande maggioranza dei mutui casa attualmente erogati; significa infatti soltanto che, prescindendo dalla tipologia di prestito, dalle modalità di calcolo del tasso di interesse e dal piano di ammortamento prescelto, il contraente garantisce la propria solvibilità futura ipotecando l’immobile acquistato o altro bene di valore adeguato già di sua proprietà.
Il mutuo ipotecario dunque è qualunque mutuo nel quale venga inserito nel contratto un gravame di ipoteca a favore dell’istituto erogante il prestito il quale, in caso di insolvenza del contraente, avrà la possibilità di mettere all’asta il bene ipotecato e rientrare così in possesso del proprio denaro.
Cosa succede in caso di mancato pagamento
L’istituto bancario infatti, nonostante quanto sia ampiamente diffuso nell’immaginario collettivo, in caso di mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario, non è autorizzato ad inglobare la proprietà del bene nel proprio patrimonio, ma soltanto ad organizzarne la vendita per recuperare quanto erogato.
Naturalmente il fatto di aver ipotecato un bene (caso tipico la casa acquistata grazie al mutuo) non limita affatto la godibilità e la disponibilità dello stesso che potrà essere utilizzato pienamente fino all’estinzione del mutuo.
Cancellazione dell’ipoteca
In caso di completa estinzione del mutuo ipotecario senza alcun ritardo nel pagamento delle rate da parte del contraente, questo ha diritto di richiedere la cancellazione dell’ipoteca che viene accolta dall’istituto con la produzione del proprio assenso alla cancellazione dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Mutui Ipotecari INPDAP INPS
Al termine dell’iter procedurale necessario all’erogazione di un mutuo ipotecario Inpdap, l’iscritto all’ente di previdenza che ha avuto accolta la propria istanza sottoscriverà la stipula del contratto di mutuo contestualmente alla compravendita dell’immobile.
In caso di erogazione mutuo ipotecario Inpdap, sarà nella sede dell’istituto erogante che si svolgeranno le procedure di firma che avverranno alla presenza di:
- notaio
- rappresentante Inpdap
- eventuale funzionario istituto di credito detentore dell’ipoteca
- contraente
- eventuale coniuge del contraente
Precedentemente a tale data sarà stata cura della sede Inpdap pertinente per l’erogazione del mutuo prima casa di inviare al notaio bozza del contratto, che potrà essere modificata soltanto in caso di motivate ragioni derivanti da situazioni di particolarità esclusive del singolo atto e comunque mai andando a snaturare i criteri generali previsti dall’ente erogante.
Con il limite massimo dei cinque giorni precedenti la firma della stipula di contratto, il contraente dovrà comunicare a Inpdap i dati dell’intestatario dell’assegno e produrre gli ultimi documenti necessari al completamento dell’atto.
In particolare dovrà essere presentata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della perizia tecnico-estimativa effettuata dall’ente o dai propri tecnici abilitati ed il contratto di assicurazione che l’iscritto Inpdap deve sottoscrivere quale copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, e contro i rischi di incendio, fulmine ed esplosioni in genere con Inpdap come beneficiario.